Art. 6.

      1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere inserito in più di tre elenchi circoscrizionali e in più di un collegio uninominale, comunque ricompreso in una delle predette circoscrizioni».